Linee guida per l’attuazione del regolamento organizzativo

  

PREMESSA

Le presenti linee-guida fanno parte integrante del Regolamento Organizzativo del Coordinamento Nazionale UNSA/MEF.

 

TITOLO I (Organi Regolamentari Centrali)

 

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 1
La convocazione del Congresso Nazionale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della data del suo inizio. Tale convocazione deve essere diramata a cura della Segreteria Nazionale.

Art. 2
Non appena indetto il Congresso Nazionale i Segretari Provinciali uscenti dovranno convocare l’Assemblea provinciale degli iscritti per procedere, a norma di Regolamento, alla elezione delle nuove Segreterie Provinciali nell’ambito delle quali saranno eletti i Segretari Provinciali.

Art. 3
Successivamente i Segretari Territoriali uscenti dovranno convocare l’Assemblea dei nuovi Segretari Provinciali del territorio, di cui al precedente art. 2, per procedere a norma di Regolamento alla elezione dei nuovi Segretari Territoriali e dei loro Vice.

Dopo il Congresso i nuovi Segretari Provinciali se eletti Segretari Territoriali dovranno, per incompatibilità regolamentare, lasciare la carica precedentemente ricoperta e provvedere immediatamente a convocare l’Assemblea degli iscritti della provincia di appartenenza per procedere alla elezione dei nuovi Segretari Provinciali.

Art. 4
I rappresentanti Sezionali uscenti dei singoli Dipartimenti centrali dovranno convocare l’Assemblea degli iscritti delle Sezioni in cui è articolato il Ministero per procedere alla elezione dei nuovi Segretari Sezionali.

Art. 5
I Segretari Provinciali ed i Segretari Sezionali dei singoli Dipartimenti centrali di cui agli artt. 2, 3 e 4, costituiscono i delegati al Congresso Nazionale.

Art. 6
Oltre ai delegati a norma del precedente articolo, partecipano di diritto al Congresso Nazionale i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Comitato di Controllo e del Comitato di Garanzia

Art. 7
Il Congresso Nazionale è valido quando vi siano rappresentati i due terzi degli iscritti in prima convocazione ed almeno la metà più uno in seconda convocazione.
Il Congresso è aperto dal Presidente del Consiglio Nazionale uscente od in sua vece dal Segretario Nazionale uscente. Subito dopo l’apertura, il Congresso Nazionale procede alla nomina del Presidente dell’assemblea.
Il Presidente, appena insediatosi, propone all’assemblea di completare l’Ufficio di Presidenza con la nomina di due vice Presidenti e un Segretario.
Il Presidente, è sostituito, in caso di assenza temporanea, da uno dei vice Presidenti da lui designati.
Il Presidente propone all’assemblea la nomina della Commissione per la verifica dei poteri composta da un Presidente e da due membri.
Il Presidente propone, poi, all’assemblea la nomina della Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due membri.
Il Presidente propone, inoltre, all’assemblea la nomina di una Commissione per la mozione finale, composta da un Presidente ed altri due membri.
La nomina del Presidente del Congresso Nazionale, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni per la verifica dei poteri, elettorale, per la mozione finale avvengono per acclamazione.

Art. 8
Il Presidente dell’assemblea dirige e coordina i lavori congressuali ed in particolare:
a) apre, sospende e chiude le sedute;
b) regola e disciplina gli interventi richiamando all’ordine (ed eventualmente togliendo la parola) quel delegato che superi i limiti di tempo stabiliti per la trattazione degli argomenti;
c) mantiene l’ordine con poteri di richiamo e di espulsione dall’aula, anche a mezzo dei membri dell’Ufficio di Presidenza;
d) può far riassumere, ove ne ravvisi la necessità, brevemente gli argomenti o leggere ordini del giorno presentati prima delle votazioni;
e) pone le questioni, indice le votazioni e ne proclama i risultati;
f) invita gli eletti del Consiglio Nazionale a partecipare alla prima riunione fissandone data, luogo ed ora.

Art. 9
La Segreteria Nazionale collabora con la Presidenza del Congresso ed eventualmente con le Commissioni nello svolgimento dei loro compiti. Provvede anche a raccogliere, ordinare e conservare le mozioni, gli ordini del giorno ed ogni altra espressione della volontà dei congressisti.

Art. 10
La Commissione per la verifica dei poteri ha il compito di accertare la validità del Congresso e di esaminare la regolarità delle designazioni effettuate e delle elezioni dei delegati.
Di ogni contestazione la Commissione per la verifica dei poteri deve decidere all’unanimità. Ove non si raggiunga l’accordo, la decisione sarà presa dal Congresso, al quale il Presidente deve riferire, mediante votazione.
Ultimato il proprio compito la Commissione per la verifica dei poteri ne riferisce al Congresso cui spetta decidere su eventuali contestazioni.

Art. 11
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) emanare disposizioni tecniche per l’applicazione delle norme di cui alle presenti linee-guida che riguardano le elezioni;
b) controllare lo svolgimento delle elezioni a mezzo dei propri componenti;
c) registrare e pubblicare i risultati delle elezioni.
I componenti della predetta Commissione, se presentati candidati alle elezioni, decadono dall’incarico e vengono sostituiti da altri componenti.

Art. 12
La Commissione per la mozione finale ha il compito di redigere il documento di politica sindacale da sottoporre all’approvazione del Congresso, con il quale viene statuito l’indirizzo di massima dell’attività sindacale sino al successivo Congresso.
A tale scopo, la Commissione per la mozione finale riceve dalla Segreteria Nazionale, tutto il materiale da essa ricevuto (mozioni, ordini del giorno, ecc.) lo coordina con il materiale che le verrà direttamente presentato dai delegati al Congresso, con i contenuti degli interventi effettuati e redige infine la mozione finale.
La mozione finale verrà illustrata all’assemblea per la votazione dal Presidente della Commissione.

Art. 13
La discussione sui punti all’ordine del giorno avviene con le precedenze stabilite in sede di convocazione del Congresso salvo rettifiche deliberate dal Congresso stesso.
Ogni delegato può, al termine della relazione del Segretario Nazionale uscente, ottenere la parola per esporre il suo intervento. La discussione si chiude con la replica del Segretario Nazionale uscente quando siano esauriti tutti gli interventi. Si provvede, quindi, alla votazione della mozione finale.
Uguale svolgimento hanno i lavori per la votazione sulla relazione finanziaria che sarà fatta dal Segretario Amministrativo e su ogni altra relazione che la Segreteria Nazionale riterrà opportuno presentare.
L’esame dei singoli problemi e la conseguente discussione, possono avvenire in assemblea oppure in seno a Commissioni nominate dal Congresso.
Nel primo caso qualsiasi delegato può svolgere verbalmente il proprio pensiero ed eventualmente tradurlo in un ordine del giorno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Nel secondo caso, tutti i delegati non componenti la Commissione possono presentare alla stessa memorie od ordini del giorno. Le Commissioni redigono apposite relazioni da far approvare all’assemblea.

Art. 14
Per assicurare il miglior svolgimento dei lavori del Congresso si riportano le regole che presiedono ad ogni ordinata discussione, regole che il Presidente ha il compito di far rispettare nella maniera più energica:
a) nessuno può prendere la parola senza che questa sia stata concessa dal Presidente, il quale normalmente la deve concedere su prenotazione;
b) si può prendere la parola per intervento normale, che è quello mediante il quale il delegato espone il proprio pensiero sulla relazione o argomento in trattazione. La prenotazione per tale intervento deve avvenire prima che inizi la discussione ed allorché il Presidente inviti a farla. Tale intervento deve avere la durata massima di quindici minuti;
c) si può prendere la parola per mozione di ordine mediante la quale il delegato tende a proporre varianti al sistema di svolgimento dei lavori in atto. Tale intervento ha la precedenza su quello normale ed il presentatore può in seguito all’intervento di un delegato a favore ed uno contro, ritirare la mozione oppure farla mettere ai voti;
d) si può prendere la parola per mozione d’urgenza o pregiudiziale, mediante la quale il delegato tende ad ottenere dal relatore, allorché questi ha terminato di esporre il proprio pensiero, un chiarimento indispensabile per il proseguimento dei lavori. Tale modo di intervento ha la precedenza su tutto ed è competente il Presidente ad accordarlo ed a togliere la parola nel caso venga snaturato il concetto di pregiudiziale;
e) si può prendere la parola per fatto personale esclusivamente da colui che, chiamato in causa dal relatore od in qualsiasi altro intervento, ritenga venga portato danno morale alla propria persona per fatti che lo riguardano. Ha la precedenza su tutti gli interventi ed il Presidente interviene perché i fatti vengano chiariti.

Art. 15
E’ consentita la presentazione di liste di candidati alle cariche sindacali secondo le seguenti modalità:
a) ogni lista non deve contenere nominativi in numero superiore ai componenti dell’organo da eleggere;
b) ogni lista deve essere consegnata alla Commissione elettorale nei termini stabiliti dalla stessa e deve essere presentata da almeno dieci delegati.

Art. 16
Hanno diritto di voto soltanto i delegati al Congresso di cui all’art. 5 delle presenti linee-guida.
Il voto si esprime in rapporto diretto tra il numero degli iscritti rappresentati ed il delegato della provincia.

Art. 17
La Commissione elettorale, verificata la regolarità delle liste presentate e delle relative candidature, predispone una lista unica dei candidati in ordine alfabetico distinta per organismi da eleggere.
I sistemi di espressione del voto sono quelli previsti dall’art. 15 del Regolamento Organizzativo.

Art. 18
Al termine delle votazioni la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede votate e compila un verbale delle operazioni stesse consegnando il tutto alla Presidenza del Congresso per la proclamazione degli eletti.


CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19
La convocazione del Consiglio Nazionale è fatta dal Presidente stesso o in sua vece dal Segretario Nazionale mediante avviso diramato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a giorni otto. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se sono presenti almeno due terzi dei suoi componenti. Non è ammessa delega.
Le decisioni vengono prese con i sistemi previsti dall’art. 15 del Regolamento Organizzativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Nazionale o di chi lo sostituisce.
I componenti del Consiglio Nazionale che non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dalla carica su deliberazione del Consiglio stesso e sono sostituiti mediante chiamata scritta del Segretario Nazionale dal primo dei non eletti.
Al termine del Consiglio Nazionale viene redatto un verbale dei lavori con allegato un “Documento Finale” approvato dal Consiglio Nazionale stesso e diffuso in categoria a cura della Segreteria Nazionale.


SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 20
La convocazione della Segreteria Nazionale è fatta dal Segretario Nazionale mediante avviso diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a giorni tre. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni della Segreteria Nazionale sono presiedute dal Segretario Nazionale. Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto al proprio voto e non può rappresentare né votare per i componenti assenti.
Le decisioni sono prese con i sistemi previsti dall’art. 15 del Regolamento Organizzativo in caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale.
Dell’esito dei lavori della Segreteria Nazionale viene data informativa formale, con appositi verbali, al Consiglio Nazionale.
I componenti della Segreteria Nazionale che non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dalla carica su deliberazione del Consiglio Nazionale che provvede alla loro sostituzione in occasione della sua prima riunione successiva al verificarsi dell’evento.


COMITATO DI CONTROLLO

Art. 21
La convocazione del Comitato di Controllo è fatta dal Presidente del Comitato stesso mediante avviso diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni del Comitato di Controllo sono presiedute dal Presidente del Comitato.
I componenti decaduti o assenti vengono sostituiti dai componenti supplenti nell’ordine di elezione.
Le deliberazioni vengono prese con i sistemi previsti dall’art. 15 del Regolamento Organizzativo.
Il Comitato di Controllo, oltre ai compiti previsti dal Regolamento, provvede a periodiche verifiche di cassa, ove ritenute opportuno.


COMITATO DI GARANZIA

Art. 22
La convocazione del Comitato di Garanzia è fatta dal Presidente del Comitato stesso mediante avviso diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare per i quali va allegata la relativa documentazione, oggetto della riunione.
Le riunioni del Comitato di Garanzia sono presiedute dal Presidente del Comitato.
Per la loro validità è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.
I componenti decaduti o assenti vengono sostituiti dai componenti supplenti nell’ordine di elezione.
Le deliberazioni vengono prese con i sistemi previsti dall’art. 15 del Regolamento Organizzativo.


TITOLO II (Organi Regolamentari Periferici)

 

SEGRETARI TERRITORIALI

Art. 23
I Segretari Territoriali convocano i Segretari Provinciali della rispettiva macro struttura territoriale mediante avviso diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni delle macro strutture territoriali sono presiedute dai rispettivi Segretari Territoriali.
Dell’esito dei lavori i Segretari Territoriali dovranno dare informativa formale, con appositi verbali, alla Segreteria Nazionale.

SEGRETERIE PROVINCIALI

Art. 24
La convocazione della Segreteria Provinciale è fatta, rispettivamente, dal Segretario Provinciale mediante avviso diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con eccezione di quelle che rivestono carattere d’urgenza. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni delle Segreterie Provinciali sono presiedute dai Segretari Provinciali. Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto al proprio voto e non può rappresentare né votare per i componenti assenti.
Le decisioni sono prese con i sistemi previsti dall’art. 15 del Regolamento Organizzativo, in caso di parità prevale il voto del Segretario Provinciale.


TITOLO III (Gestione Finanziaria)

Art. 25

BILANCIO PREVENTIVO

Il Bilancio Preventivo è il documento contabile nel quale sono rappresentate le entrate e le spese che il Coordinamento Nazionale prevede di incassare e di pagare nel corso di un anno.
Il Bilancio Preventivo è predisposto annualmente dalla Segreteria Nazionale a cura del Segretario Amministrativo il quale lo presenta, accompagnato da una relazione illustrativa, al Consiglio Nazionale per l’approvazione da effettuarsi entro la fine dell’anno precedente a cui si riferisce e comunque entro il primo trimestre dell’anno di competenza.
In quest’ultima ipotesi i competenti Organi regolamentari sono autorizzati ad effettuare pagamenti nel limite dei tre dodicesimi delle spese previste per l’anno precedente.

Art. 26

CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo è il documento contabile nel quale sono rappresentate le entrate e le spese che il Coordinamento Nazionale ha incassato e pagato nel corso di un anno.
Il Conto Consuntivo è predisposto annualmente dalla Segreteria Nazionale a cura del Segretario Amministrativo il quale lo trasmette, accompagnato da una relazione illustrativa, al Comitato di Controllo per l’esame e per il parere di competenza.
Il Conto Consuntivo viene approvato dal Consiglio Nazionale dopo aver sentito la relazione del Comitato di Controllo.
Con le stesse formalità previste nei commi precedenti il Conto Consuntivo relativo al periodo di gestione da un Congresso Nazionale all’altro viene approvato da quest’ultimo.

Art. 27

ENTRATE – USCITE

Le entrate e le uscite del Coordinamento Nazionale sono costituite come previsto dall’art. 17 del Regolamento Organizzativo.
In presenza di eventi imprevisti e di urgenti esigenze sindacalmente rilevanti ed eccezionali la Segreteria Nazionale è autorizzata, salvo ratifica da parte del Consiglio Nazionale a prelevare risorse finanziarie dal Fondo di riserva.

Art. 28

SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili sono tenute in via informatica sulla base dei principi della contabilità finanziaria.
Per mancanza di adeguati spazi per l’archiviazione, la copia dei documenti giustificativi delle spese effettuate sono destinati allo scarto d’archivio dopo l’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Nazionale.
I documenti originali vengono trasmessi alla Federazione, titolare effettiva delle verifiche delle entrate e delle spese del Coordinamento Nazionale.


TITOLO IV (Norme finali)

Art. 29

Le presenti linee-guida possono essere modificate dalla Segreteria Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dal Congresso Nazionale stesso il quale sarà in ogni caso il titolare della relativa ratifica con apposite deliberazioni prese con i sistemi previsti dall’art. 15 del Regolamento Organizzativo.