Regolamento Organizzativo del Coordinamento Nazionale MEF
approvato nel 1° Congresso Nazionale del Coordinamento UNSA-MEF tenutosi a Formia il 28-29-30 novembre 2013
con successive modifiche approvate dal Consiglio Nazionale di Formia del 25 - 26 marzo 2017
ART. 1 (Costituzione – Rappresentanza – Scopi – Adesioni)
1. E’ costituito il Coordinamento Nazionale della Federazione Conf.SAL - UNSA operante nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede sociale a Roma ed assume la denominazione di Coordinamento Nazionale MEF (ex SALT)”.
2. Il Coordinamento Nazionale gode di propria autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione finanziaria.
3. Il Coordinamento Nazionale rappresenta la Federazione Conf.SAL - UNSA nella contrattazione decentrata, nazionale e locale, e nei rapporti con le autorità di Governo ed Amministrative del Ministero qualora questi siano parti trattanti, salvo valutazione diversa della Federazione Conf.SAL - UNSA.
4. Il Coordinamento Nazionale è destinatario, in proporzione al proprio grado di rappresentatività, delle prerogative sindacali (distacchi, permessi, ecc.) che la disciplina dei CCNQ assegna alla Federazione Conf.SAL - UNSA per consentirgli di svolgere la propria attività sindacale.
5. Gli scopi del Coordinamento Nazionale si identificano in quelli della Federazione Conf.SAL - UNSA, statutariamente previsti.
6. Il Coordinamento Nazionale può associare direttamente alla Federazione Conf.SAL - UNSA i dipendenti in servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando esclusivamente la delega della Federazione Conf.SAL - UNSA che ne è titolare.
7. Spetta al Coordinamento Nazionale designare i propri rappresentanti in seno agli Organi statutari della Federazione Conf.SAL - UNSA ed in seno alle Commissioni – Comitati – Gruppi di lavoro ecc. costituiti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 2 (Organi)
1. Gli Organi centrali del Coordinamento Nazionale sono:
a) il Congresso Nazionale:
b) il Presidente del Consiglio Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale
d) la Segreteria Nazionale
e) il Segretario Nazionale
f) il Comitato di Controllo
g) il Comitato di Garanzia
2. Gli Organi periferici del Coordinamento Nazionale sono:
a) il Segretario Territoriale
b) la Segreteria Provinciale
c) il Segretario Provinciale
d) il Segretario Sezionale
ART. 3 (Congresso Nazionale)
1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Coordinamento Nazionale nelle materie previste dal presente Regolamento Organizzativo.
2. Il Congresso Nazionale è composto dai:
a) Segretari Provinciali e per i singoli Dipartimenti centrali i Segretari Sezionali eletti in via preventiva quali delegati al Congresso Nazionale;
b) Componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Comitato di controllo e del Comitato di garanzia.
3. Il Congresso Nazionale ha il compito di:
a) definire proposte di natura politico-sindacale da avanzare agli Organi Statutari della Federazione Conf.SAL - UNSA;
b) ratificare le eventuali modifiche apportate al presente Regolamento Organizzativo dal Consiglio Nazionale, da sottoporre successivamente alla ratifica della Federazione Conf.SAL - UNSA;
c) approvare la situazione finanziaria del Coordinamento Nazionale fra un Congresso e l’altro;
d) eleggere il Presidente del Consiglio Nazionale;
e) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale nel numero definito dal presente Regolamento Organizzativo;
f) eleggere il Comitato di Controllo;
g) eleggere il Comitato di Garanzia.
4. Il Congresso Nazionale ha luogo normalmente ogni quattro anni, in coerenza con il Congresso Nazionale della Federazione Conf.SAL - UNSA e straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.
ART. 4 (Presidente del Consiglio Nazionale)
1. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Nazionale.
2. Spetta, altresì, al Presidente del Consiglio Nazionale l’apertura dei lavori del Congresso Nazionale.
3. In caso di sua assenza od impedimento le predette funzioni sono svolte dal Segretario Nazionale.
ART. 5 (Consiglio Nazionale)
1. Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberante fra un Congresso e l’altro e di direzione del Coordinamento Nazionale ed è composto:
a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;
b) dalla Segreteria Nazionale;
c) dai Consiglieri Nazionali;
d) dai Segretari Territoriali;
2. Spetta al Consiglio Nazionale di:
a) impegnare gli Organi Statutari della Federazione Conf.SAL - UNSA a realizzare proposte di natura politico-sindacale avanzate del Coordinamento Nazionale;
b) approvare le modifiche al presente Regolamento Organizzativo;
c) impartire le direttive per l’attuazione delle delibere della Federazione Conf.SAL - UNSA e del Congresso Nazionale del Coordinamento Nazionale;
d) deliberare sul Bilancio Preventivo e sul Conto Consuntivo predisposti annualmente dalla Segreteria Nazionale;
e) eleggere, nel suo ambito, il Segretario Nazionale e su proposta di quest’ultimo, ove lo ritenga opportuno, i membri della Segreteria Nazionale individuati tra i Consiglieri Nazionali, espressione dei singoli settori e/o delle singole categorie di personale eletti fino ad un massimo di 27 membri dal Congresso Nazionale, scelti preferibilmente con criteri territoriali;
3. Il Consiglio Nazionale ha luogo normalmente ogni anno su convocazione del Presidente Nazionale o in sua assenza od impedimento dal Segretario Nazionale da effettuarsi entro il primo trimestre dell’anno.
ART. 6 (Segreteria Nazionale)
1. La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo del Coordinamento Nazionale ed è composta dal Segretario Nazionale e fino ad un massimo di 8 membri. La stessa nel suo interno designa il Vice Segretario Nazionale ed il Segretario Amministrativo, su proposta del Segretario Nazionale.
2. Spetta alla Segreteria Nazionale:
a) attuare le decisioni del Consiglio Nazionale, del Congresso Nazionale del Coordinamento Nazionale e degli Organi Statutari della Federazione Conf.SAL - UNSA, assumendo le opportune iniziative;
b) vigilare sulla organizzazione e sul funzionamento degli organi periferici del Coordinamento Nazionale, coordinandone l’attività;
c) corrispondere alle richieste di assistenza agli iscritti;
d) fornire a tutte le strutture centrali e periferiche ed agli iscritti l’informativa sull’attività sindacale svolta dal Coordinamento Nazionale;
e) curare la gestione amministrativa e finanziaria del Coordinamento Nazionale predisponendo annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo accompagnati da apposite relazioni;
f) tenere i rapporti con gli Organi Statutari centrali della Federazione Conf.SAL - UNSA.
3. La Segreteria Nazionale si riunisce ordinariamente almeno ogni mese su convocazione del Segretario Nazionale o straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.
ART. 7 (Segretario Nazionale)
1. Il Segretario Nazionale:
a) rappresenta il Coordinamento Nazionale e mantiene, unitamente ad altri componenti della Segreteria Nazionale, i rapporti con le Autorità di Governo ed Amministrative del Ministero;
b) esercita, in rappresentanza della Federazione Conf.SAL - UNSA, unitamente ad altri componenti della Segreteria Nazionale, la contrattazione decentrata nazionale con le Autorità di Governo ed Amministrative Centrali del Ministero;
c) convoca e presiede le riunioni della Segreteria Nazionale coordinandone i lavori;
d) assegna a ciascun componente della Segreteria Nazionale la responsabilità di specifici settori di attività dandone comunicazione alle strutture centrali e periferiche del Coordinamento Nazionale;
e) è responsabile personalmente ed in via solidale con i componenti della Segreteria Nazionale della gestione finanziaria del Coordinamento Nazionale.
2. In caso di assenza od impedimento il Segretario Nazionale è sostituito dal Vice Segretario Nazionale.
ART. 8 (Comitato di Controllo)
1. Il Comitato di Controllo, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale, ha il compito di verificare la gestione finanziaria del Coordinamento Nazionale e di riferire, con apposite relazioni, al Congresso Nazionale ed al Consiglio Nazionale.
2. Fra i componenti effettivi, colui che raccoglie il maggior numero dei voti ha la funzione di Presidente.
ART. 9 (Comitato di Garanzia)
1. Il Comitato di Garanzia, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale, ha il compito di istruire su segnalazione della Segreteria Nazionale le controversie che dovessero insorgere nell’ambito del Coordinamento Nazionale e trasmettere la relativa documentazione, tramite la Segreteria Nazionale stessa, al Collegio dei Probiviri della Federazione Conf.SAL - UNSA per le competenti decisioni.
2. Fra i componenti effettivi, colui che raccoglie il maggior numero dei voti ha la funzione di Presidente.
ART. 10 (Segretari Territoriali)
1. I Segretari Territoriali sono gli organi di coordinamento delle attività sindacali ed organizzative del Coordinamento Nazionale nell’ambito delle macro strutture territoriali determinate dalla Segreteria Nazionale.
2. I Segretari Territoriali ed i loro vice sono eletti tra i Segretari Provinciali appartenenti alle singole macro strutture territoriali.
3. I Segretari Territoriali hanno il compito:
a) di coordinare l’attività sindacale ed organizzativa del Coordinamento Nazionale nell’ambito della singola macro struttura territoriale;
b) di promuovere annualmente la riunione dei Segretari Provinciali della propria macro struttura territoriale, nel quadro del programma annuale predisposto dalla Segreteria Nazionale;
c) di assistere i Segretari Provinciali della propria macro struttura territoriale nell’attività sindacale svolta da questi ultimi.
4. I Segretari Territoriali ed i loro vice durano in carica quattro anni e vengono eletti un mese prima della celebrazione del Congresso Nazionale.
5. I Segretari Territoriali partecipano di diritto agli Organi Statutari ed alle riunioni delle strutture regionali della Federazione Conf.SAL – UNSA.
6. Integrano la struttura territoriale i rappresentanti sezionali eletti dai singoli Dipartimenti centrali, corrispondenti alle diverse articolazioni amministrative ubicate a Roma.
ART. 11 (Segreteria Provinciale)
1. La Segreteria Provinciale è l’organo esecutivo a livello provinciale del Coordinamento Nazionale ed è composta fino ad un massimo di 3 membri.
2. Spetta alla Segreteria Provinciale:
a) di coordinare l’attività del Coordinamento Nazionale a livello provinciale ed attuare le decisioni degli Organi Centrali del Coordinamento Nazionale e degli Organi Provinciali della Federazione Conf.SAL – UNSA;
b) di provvedere alla divulgazione dell’informativa riguardante l’attività del Coordinamento Nazionale a tutta la struttura periferica;
c) di eleggere il Segretario Provinciale i Segretari Sezionali, e nel suo ambito il Vice Segretario provinciale il quale sostituisce il Segretario provinciale in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
3. La Segreteria Provinciale si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Segretario Provinciale o straordinariamente su richiesta dei due terzi dei suoi membri.
4. La Segreteria Provinciale partecipa di diritto alle strutture provinciali della Federazione Conf.SAL – UNSA.
5. Laddove la Segreteria Provinciale non è costituita il Coordinamento Nazionale viene rappresentato dal Segretario Territoriale competente.
ART. 12 (Segretario Provinciale)
1. Il Segretario Provinciale, eletto dall’Assemblea degli iscritti, rappresenta il Coordinamento Nazionale nell’ambito provinciale.
2. Spetta al Segretario Provinciale:
a) convocare periodicamente, ove ritenuta necessaria, l’Assemblea degli iscritti;
b) convocare la Segreteria Provinciale coordinandone i lavori;
c) mantenere, unitamente ad altri componenti della Segreteria Provinciale, i rapporti con le Autorità di Governo ed Amministrative provinciali;
d) esercitare, su designazione della Federazione Conf.SAL -UNSA, la contrattazione decentrata locale con le Autorità amministrative provinciali.
ART. 13 (Segreterio Sezionale)
1. Quando in una provincia gli iscritti al Sindacato prestino il loro servizio in uffici diversi, si elegge presso ogni ufficio la figura del Segretario Sezionale.
2. Per la composizione e la modalità di elezione delle Segreterie Sezionali si fa riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 12.
ART. 14 (Cariche Sindacali)
1. Tutte le cariche sindacali sono elettive e gratuite.
2. Le cariche di componente del Consiglio Nazionale, del Comitato di Controllo, del Comitato di Garanzia, nonché di Segretario Territoriale e Provinciale sono incompatibili tra loro.
3. I soggetti ed i componenti degli organi centrali che ricoprono cariche sindacali elettive, qualora collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento del rispettivo mandato rimangono in carica nell’interesse del Coordinamento Nazionale fino alla scadenza del mandato stesso, salvo orientamento contrario da loro espressamente manifestato.
ART. 15 (Espressione del Voto)
1. Le deliberazioni degli Organi Centrali e Periferici del Coordinamento Nazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti alle riunioni salvi i casi di espressa previsione di maggioranza qualificata.
2. Il voto si può esprimere con il sistema dello scrutinio segreto, per alzata di mano, per acclamazione, scelto, se non espressamente previsto dagli articoli del presente Regolamento Organizzativo, di volta in volta ed a maggioranza dall’organo nell’ambito del quale si esprime il voto stesso.
3. Le deliberazioni adottate dai predetti Organi impegnano il Coordinamento Nazionale.
ART. 16 (Disciplina)
1. Gli iscritti della Federazione Conf.SAL - UNSA, facenti capo al Coordinamento Nazionale, e gli Organi regolamentari del Coordinamento Nazionale stesso che svolgono un’attività contraria o lesiva all’indirizzo della Federazione Conf.SAL - UNSA sono destinatari di apposita istruttoria da parte della Segreteria Nazionale e vengono sottoposti alle valutazioni del Comitato di Garanzia per l’eventuale inoltro al Collegio dei Probiviri della Federazione Conf.SAL - UNSA per le competenti decisioni.
ART. 17 (Gestione Finanziaria)
1. ENTRATE
Le entrate del Coordinamento Nazionale sono costituite:
a) dai contributi devoluti dalla Federazione Conf.SAL - UNSA per lo svolgimento dell’attività sindacale del Coordinamento Nazionale, così come disciplinato dal Regolamento amministrativo della Federazione Conf.SAL – UNSA;
b) dagli interessi attivi maturati sulle somme depositate su c/c bancari e/o postali;
c) dai contributi straordinari finalizzati.
2. USCITE
Le uscite del Coordinamento Nazionale sono costituite:
a) dalle spese sostenute per le attività sindacali svolte dagli Organi Regolamentari centrali e periferici del Coordinamento Nazionale;
b) dalle spese di funzionamento;
c) dalle spese straordinarie;
d) dalle spese diverse;
e) dalle spese per i contributi da corrispondere alla Federazione Conf.SAL - UNSA, così come disciplinato dal Regolamento amministrativo della Federazione Conf.SAL - UNSA, nonché le spese eventuali sostenute dai rappresentanti del Coordinamento Nazionale per la partecipazione alle riunioni degli Organi della Federazione Conf.SAL - UNSA.
3. Tutte le spese devono essere disposte ed autorizzate dalla Segreteria Nazionale.
4. La gestione finanziaria viene rappresentata, annualmente, in via preventiva, dal Bilancio Preventivo e, in via consuntiva, dal Conto Consuntivo.
5. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
6. La Segreteria Nazionale predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo dell’anno precedente entrambi, corredati dalle rispettive relazioni, li presenta annualmente al Consiglio Nazionale ed ogni quattro anni al Congresso Nazionale.
ART. 18 (Comunicazione)
1. La comunicazione del Coordinamento Nazionale è affidata alla Segreteria Nazionale.
ART. 19 (Norme Transitorie e Finali)
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Organizzativo valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Conf.SAL - UNSA